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Normativa / riferimentoverificatopermesso di soggiornorinnovoviaggischengen

Circolare del Ministero dell'Interno italiano: uscita e rientro con permesso di soggiorno scaduto (2010 + 2016)

Due documenti ufficiali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere: - Circolare 400/C/2010/2506/12.214.3.2/Idiv del 16.04.2010 - regole di base per l'uscita/rientro con ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso. - Circolare di chiarimento Prot. 0047382 del 02/12/2016 - aggiornamento delle regole in considerazione dell'aumento dei casi di falsificazione.

Documento ufficiale:poliziadistato.itverificato il 2026-09-11

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A cosa serve

Risponde a una domanda cruciale per i migranti: è possibile uscire dall'Italia e rientrare se il permesso di soggiorno è scaduto, ma è stata presentata la richiesta di rinnovo.

Informazioni chiave

  • Titolare di permesso scaduto + ricevuta di richiesta di rinnovo (ricevuta di rinnovo) ha il diritto di lasciare l'Italia e rientrare a condizione che:
  • - Uscita e rientro solo attraverso il confine esterno italiano di Schengen (non attraverso altri paesi Schengen).
  • - Il transito attraverso altri paesi Schengen è vietato dalle norme UE.
  • - All'attraversamento del confine devono essere presentati: passaporto + ricevuta + originale o copia del permesso scaduto.
  • La circolare del 2010 si basa sul Regolamento (CE) 265/2010 del 25.03.2010, che ha chiarito il codice di Schengen: i titolari di titolo di soggiorno valido di qualsiasi stato membro con documento di viaggio valido possono muoversi liberamente in Schengen fino a 3 mesi in sei mesi.
  • Il visto D (soggiorno di lunga durata) conferisce un diritto simile di libera circolazione, finché è valido.
  • Limitazione del 2016: l'autorizzazione a utilizzare solo una fotocopia del permesso scaduto è stata annullata - è richiesto l'originale.

Passaggi chiave del documento

Citazioni dall'originale. La traduzione non ufficiale è nella scheda in russo e in inglese.

L’attuale contesto storico rende inopportuno consentire ai cittadini stranieri di viaggiare con la sola copia del permesso di soggiorno scaduto o da aggiornare, tenuto conto che una mera riproduzione fotostatica potrebbe, ancor più dell’originale, essere oggetto di contraffazioni o alterazioni.
Pertanto, in linea generale i cittadini stranieri possono lasciare l’area Schengen e farvi rientro, previa esibizione del passaporto o di un documento di viaggio equipollente, nonché di un visto o permesso di soggiorno.
Con particolare riferimento agli stranieri che hanno presentato istanza di rinnovo o di aggiornamento del permesso di soggiorno, a parziale modifica di quanto previsto nella circolare 400/C/2010/2506/12.214.3.2/Idiv del 16 aprile 2010 di questa Direzione Centrale essi, in alternativa al visto o al permesso di soggiorno, al momento dell’uscita e del reingresso dall’Italia potranno esibire la ricevuta dell’istanza di rinnovo o di aggiornamento, unitamente all’originale del titolo di soggiorno scaduto o da aggiornare. In tal caso, tuttavia, l’uscita e il rientro in area Schengen dovranno avvenire esclusivamente attraverso una frontiera esterna italiana, senza alcun transito in altri Paesi dell’area di libera circolazione.
Per gli stranieri in possesso della ricevuta postale attestante la presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno, nelle more del rilascio dello stesso, qualora il visto d’ingresso sia venuto in scadenza, rimangono in vigore le disposizioni già fornite in precedenza in materia. Nello specifico, gli stranieri potranno lasciare il territorio nazionale e farvi rientro alle sottonotate condizioni: 1. l’uscita ed il rientro in parola potranno avvenire anche attraverso una frontiera esterna italiana diversa da quella di uscita; 2. il viaggio non deve prevedere il transito attraverso altri Paesi Schengen, essendo lo stesso precluso dalla normativa comunitaria; 3. lo straniero dovrà esibire il passaporto, o il documento di identità equipollente, la ricevuta della presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno oppure del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo/carta di soggiorno, copia o originale del titolo di soggiorno scaduto o del quale è stato chiesto l'aggiornamento;

Scheda completa

Il contesto del documento, come usarlo e i materiali correlati sono nella scheda in russo e in inglese.

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