Direttiva del Ministero dell'Interno italiano sui diritti dello straniero in attesa di rinnovo del permesso (agosto 2006)
Direttiva ufficiale del Ministro dell'Interno italiano N. PROT.11050/M(8) del 05.08.2006 «Sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno». Stabilisce il principio di continuità della residenza legale in attesa dei risultati del rinnovo del permesso.
Documento ufficiale:questure.poliziadistato.itverificato il 2026-09-11
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A cosa serve
Chiarisce che lo straniero che ha presentato la richiesta di rinnovo in tempo e ha ricevuto la ricevuta, mantiene tutti i diritti di chi soggiorna legalmente - può lavorare, studiare, usufruire dell'assistenza sanitaria, non può essere espulso.
Informazioni chiave
- Fondamenti giuridici: art. 2 comma 2, art. 5 comma 4/9, art. 13 comma 2 D.lgs 286/1998 (Testo Unico Immigrazione); art. 7 comma 3 e art. 11 comma 1(c) Regolamento anagrafico (DPR 223/1989); art. 42 comma 4 DPR 394/1999; circolare DPB 400/C/2006/779 del 21.06.2006.
- Punti chiave della direttiva:
- - Il superamento del termine di 20 giorni per la valutazione non influisce sulla legalità del soggiorno e dei diritti, se: la domanda è stata presentata prima della scadenza del permesso o entro 60 giorni dopo; i documenti sono completi; la ricevuta è stata rilasciata.
- - I diritti rimangono in vigore fino al rifiuto del rinnovo/revoca del permesso.
- - Lo straniero con permesso scaduto + ricevuta ha il diritto di lasciare l'Italia e rientrare (condizioni nella circolare DPB).
- Diritti di soggiorno garantiti dall'art. 2 TU: diritto allo studio, assistenza sanitaria, attività lavorativa legale, acquisto di immobili, accesso al credito, protezione legale.
- Motivo dell'emissione: la complessità delle procedure dopo la L. 189/2002 ha reso impossibile rispettare il termine di 20 giorni per la valutazione.
- Non applicazione dell'espulsione: l'art. 13 comma 2(b) TU garantisce l'ineffettività anche in caso di scadenza del permesso fino a 60 giorni senza presentazione della domanda; in presenza di ricevuta - protezione totale.
Passaggi chiave del documento
Citazioni dall'originale. La traduzione non ufficiale è nella scheda in russo e in inglese.
1. Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora: - la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; - sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo; - sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo. Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.
2. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo, ha la facoltà di lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro, alle condizioni più volte reiterate con le circolari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Permangono, invece, le limitazioni e le condizioni alla circolazione nell’ambito dell’area Schengen, regolate dalla disciplina internazionale.
CONSIDERATO che le citate norme in materia di immigrazione postulano la continuità del soggiorno regolare, consentendo al cittadino straniero, che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che attende la definizione del relativo procedimento, di continuare a permanere sul territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti, o delle altre posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuità, essendo sufficiente la documentazione rilasciata dall’ufficio, attestante l’avvenuta richiesta di rinnovo;
VISTO l’art. 5, commi 4 e 9, del citato Testo Unico che stabilisce, in relazione alla tipologia del permesso di soggiorno, un termine di almeno 90, 60 e 30 giorni prima della scadenza per la presentazione della richiesta di rinnovo, nonché un termine ordinatorio di 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di rinnovo, per la definizione del relativo procedimento da parte dell’Autorità competente;
Scheda completa
Il contesto del documento, come usarlo e i materiali correlati sono nella scheda in russo e in inglese.
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